dichiarazione dei redditi
A seconda della tipologia d’impresa, l’imprenditore dovrà presentare il Modello Unico relativo (che ha sostituito i vari 740, 750 e 760). I titolari di partita IVA ed i lavoratori dipendenti in alcuni casi particolari, per la presentazione della dichiarazione dei redditi devono utilizzare il Modello Unico Persone fisiche (ex 740).
I quadri da compilare per determinare il reddito d'impresa sono il quadro RF per le ditte individuali con contabilità ordinaria ed il quadro RG per le ditte individuali con contabilità semplificata. Nel Modello andranno indicati oltre ai dati relativi al contribuente ed alla sua attività, tutti i redditi percepiti, le spese sostenute per l’attività, le spese personali detraibili (es. spese sanitarie, mutuo prima casa, ecc.), gli acconti d’imposta versati e gli eventuali crediti relativi agli anni precedenti. Dal calcolo di tutte le voci si avrà il debito o il credito IRPEF.
I soci di società di persone devono invece utilizzare Modello Unico Società di Persone, che permette di dichiarare:
Le società di capitali sono tenute alla presentazione del Modello Unico Società di Capitali. In questo caso l’ammontare dell’utile, i debiti/crediti IRES ed IRAP e tutto quello che consegue dalla presentazione del modello saranno a carico della società, che avendo personalità giuridica è autonoma rispetto ai soci: il reddito di ogni socio non aumenta con l’aumento del reddito societario fino a quando non verranno distribuiti gli utili. La base della presentazione della dichiarazione dei redditi è data dal bilancio, a cui poi andranno fatte le cosiddette “riprese fiscali” ovvero si andranno a sottrarre tutte quelle spese che non sono detraibili (es. le spese del personale ai fini IRAP, una percentuale delle spese di rappresentanza, ecc) e si aggiungeranno quei proventi non fiscalmente rilevanti (es. rimborsi IRAP).
Attualmente le dichiarazioni dei redditi, quale che sia il Modello Unico utilizzato, devono essere inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre dell’anno successivo mentre la scadenza per il pagamento delle imposte è fissata al 16 giugno o 16 luglio (con una piccola maggiorazione) ed al 30 novembre per il pagamento dell’acconto per l’anno successivo. E’ comunque data la possibilità di suddividere le imposte dovute in 6 rate con scadenze ben definite: 16 giugno, 16 luglio, 16 agosto, 16 settembre, 16 ottobre e 16 novembre.
Gli studi si settore
Parte importante delle dichiarazioni dei redditi sono rappresentate dagli studi di settore. Vengono stabiliti dall’autorità finanziaria in collaborazione con le principali associazioni di categoria, determinando il ricavo o compenso attribuibile alle imprese o ai lavoratori autonomi, tenendo conto di variabili di natura contabile, di variabili strutturali e di informazioni qualitative in grado di influenzare il risultato di una impresa. Ogni attività produttiva ha uno studio di settore specifico, e ne sono esonerati coloro che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 7,5 milioni di euro.
L'obiettivo prioritario è la riduzione dell’evasione fiscale mediante l’utilizzo di strumenti indiretti per la determinazione della base imponibile.
Il funzionamento è piuttosto semplice: i ricavi dichiarati dal singolo contribuente vengono rapportati a quelli attribuibili alla sua attività. Nel momento in cui i ricavi dichiarati sono diversi da quelli stabiliti dallo studio di settore per la sua categoria, si ha la "non congruità": a questo punto o il contribuente si “adegua” o si espone alla possibilità di essere soggetto ad una verifica fiscale da studi settore, dove l’autorità lo invita ad un contraddittorio.
L'adeguamento avviene con il versamento di una maggiorazione del 3% sulla differenza tra i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore e quelli risultanti dalle scritture contabili. La maggiorazione deve essere versata con le stesse modalità e con le stesse scadenze stabilite per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito.
Il contribuente è comunque tutelato: nel momento in cui esistano delle valide giustificazioni per la differenza dei ricavi dichiarati rispetto a quelli previsti, egli potrà spiegare le proprie ragioni durante un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate.
I quadri da compilare per determinare il reddito d'impresa sono il quadro RF per le ditte individuali con contabilità ordinaria ed il quadro RG per le ditte individuali con contabilità semplificata. Nel Modello andranno indicati oltre ai dati relativi al contribuente ed alla sua attività, tutti i redditi percepiti, le spese sostenute per l’attività, le spese personali detraibili (es. spese sanitarie, mutuo prima casa, ecc.), gli acconti d’imposta versati e gli eventuali crediti relativi agli anni precedenti. Dal calcolo di tutte le voci si avrà il debito o il credito IRPEF.
I soci di società di persone devono invece utilizzare Modello Unico Società di Persone, che permette di dichiarare:
- l'ammontare dell'utile o della perdita, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta da attribuire ai soci, e di conseguenza i debiti/crediti IRPEF:
- l’IRAP dovuta dalla società;
- l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze;
- i redditi soggetti a tassazione separata;
- redditi e proventi soggetti ad imposta sostitutiva;
- l'elenco dei soci alla data di chiusura del periodo d'imposta;
Le società di capitali sono tenute alla presentazione del Modello Unico Società di Capitali. In questo caso l’ammontare dell’utile, i debiti/crediti IRES ed IRAP e tutto quello che consegue dalla presentazione del modello saranno a carico della società, che avendo personalità giuridica è autonoma rispetto ai soci: il reddito di ogni socio non aumenta con l’aumento del reddito societario fino a quando non verranno distribuiti gli utili. La base della presentazione della dichiarazione dei redditi è data dal bilancio, a cui poi andranno fatte le cosiddette “riprese fiscali” ovvero si andranno a sottrarre tutte quelle spese che non sono detraibili (es. le spese del personale ai fini IRAP, una percentuale delle spese di rappresentanza, ecc) e si aggiungeranno quei proventi non fiscalmente rilevanti (es. rimborsi IRAP).
Attualmente le dichiarazioni dei redditi, quale che sia il Modello Unico utilizzato, devono essere inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre dell’anno successivo mentre la scadenza per il pagamento delle imposte è fissata al 16 giugno o 16 luglio (con una piccola maggiorazione) ed al 30 novembre per il pagamento dell’acconto per l’anno successivo. E’ comunque data la possibilità di suddividere le imposte dovute in 6 rate con scadenze ben definite: 16 giugno, 16 luglio, 16 agosto, 16 settembre, 16 ottobre e 16 novembre.
Gli studi si settore
Parte importante delle dichiarazioni dei redditi sono rappresentate dagli studi di settore. Vengono stabiliti dall’autorità finanziaria in collaborazione con le principali associazioni di categoria, determinando il ricavo o compenso attribuibile alle imprese o ai lavoratori autonomi, tenendo conto di variabili di natura contabile, di variabili strutturali e di informazioni qualitative in grado di influenzare il risultato di una impresa. Ogni attività produttiva ha uno studio di settore specifico, e ne sono esonerati coloro che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 7,5 milioni di euro.
L'obiettivo prioritario è la riduzione dell’evasione fiscale mediante l’utilizzo di strumenti indiretti per la determinazione della base imponibile.
Il funzionamento è piuttosto semplice: i ricavi dichiarati dal singolo contribuente vengono rapportati a quelli attribuibili alla sua attività. Nel momento in cui i ricavi dichiarati sono diversi da quelli stabiliti dallo studio di settore per la sua categoria, si ha la "non congruità": a questo punto o il contribuente si “adegua” o si espone alla possibilità di essere soggetto ad una verifica fiscale da studi settore, dove l’autorità lo invita ad un contraddittorio.
L'adeguamento avviene con il versamento di una maggiorazione del 3% sulla differenza tra i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore e quelli risultanti dalle scritture contabili. La maggiorazione deve essere versata con le stesse modalità e con le stesse scadenze stabilite per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito.
Il contribuente è comunque tutelato: nel momento in cui esistano delle valide giustificazioni per la differenza dei ricavi dichiarati rispetto a quelli previsti, egli potrà spiegare le proprie ragioni durante un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate.